Il risarcimento del danno post intervento nella chirurgia estetica
Un dato attuale, riporta in stima un aumento della domanda di interventi di chirurgia estetica nella popolazione nazionale. Su tale stima, si contano rispettivamente i casi di errore medico ed anche delle richieste di risarcimento.
In questo approfondimento, vogliamo chiarire gli aspetti fondamentali che caratterizzano la responsabilità medica in tali contesti. Ed in quali parametri è possibile agire in giudizio, per un ristoro effettivo.
Vista la particolarità della richiesta configurata verso uno specifico risultato, se ne riconosce una rispettiva responsabilità medica rivestita a molteplici fattori. Tale dato, si connette alla vasta tipologia di interventi, rendendo complesso e singolare il caso da sostenere.
Come ottenere un risarcimento per danno conseguenza di intervento estetico
Nel caso in cui si voglia agire per ottenere un risarcimento in conseguenza di un danno da intervento estetico non riuscito, è necessario dimostrare degli elementi fondamentali.
Innanzitutto, è necessario individuare l’errore medico. Lo stesso può consistere in:
assenza di consenso informato; si palesa nel caso in cui il chirurgo non ha spiegato adeguatamente i rischi dell’intervento. Affinché il consenso sia valido, l’informazione deve essere esaustiva, comprensibile e specifica. Se il chirurgo non fornisce un’informazione adeguata, il paziente può agire per il risarcimento anche in assenza di errore tecnico, per violazione del diritto all’autodeterminazione consapevole.
La Cassazione, ha più volte chiarito che un consenso informato carente costituisce una grave mancanza, idonea a fondare un risarcimento anche quando l’intervento risulti tecnicamente corretto.
Errore tecnico nell’esecuzione dell’intervento; il risultato dell’intervento è diverso da quello promesso. Si vuole sottolineare su questo aspetto, come la chirurgia estetica vada oltre le finalità curative. Infatti contemplando delle prospettive migliorative per il paziente, il medico è anche tenuto a garantire un determinato standard di risultato;
estimo più grave; quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito.
La responsabilità medica nel post intervento di chirurgia estetica, può emergere, altresì, per una serie molto lunga di elementi che rendono ogni caso particolare. Per cui l’attività legale e la linea più consona per ottenere un risarcimento del danno, dovrà essere congruamente rapportato all’entità del danno. Necessariamente, dovrà poi comprendere e considerare distinti fattori, collegati in ogni caso al risultato esteticamente migliorativo per il paziente.
Appunto, è in tale direzione che non possono essere ignorati: gli errori tecnici nell’esecuzione, la mancata informazione sui rischi e le reali possibilità di successo, l’uso di materiali scadenti o tecniche obsolete, la gestione inadeguata del post-operatorio. L’insieme di questi fattori, denota come i rischi derivanti per il paziente sono molteplici.
E soprattutto,come soltanto un’adeguata analisi di tali fattori confluenti verso il danno, possa rendere un’analisi eziologica corretta e precisa. Potendone delineare la responsabilità medica ed ottenerne un risarcimento danni adeguato alle richieste avanzate per il caso, dal paziente. Associamo a tale analisi, essenziale ed efficace per ottenere il risarcimento danni post intervento non riuscito di chirurgia estetica, poi tutta una serie di valutazioni. Le stesse, attengono a conseguenze sul piano morale, etico e psicologico del paziente.
La natura del danno, coinvolge aspetti sia fisici sia psicologici molto importanti. L’uno non esula l’atro, in una valutazione complessiva di un danno amplificato ad ogni sua relazione diretta ad influire sulla vita sociale, professionale e personale della vittima.
Oltretutto, caso per caso, si rilevano aspetti sempre più marcati e delicati rispetto alla tipologia di responsabilità in esame. In quanto, la gravità del danno, sicuramente, potrà avere incidenze differenti a seconda della persona coinvolta.
Pensiamo, per esempio, agli operatori del settore mediatico e tv. Quanto potrebbe incidere e trasformare il presente ed il futuro professionale di un professionista del settore, un danno sulla propria immagine?
Rappresentando l’estetica in tali casi, proprio la chiave di successo. Da questa osservazione, ne conseguono automaticamente delle valutazioni economiche essenziali.
Per cui, il risarcimento del danno rileverà anche nella sfera e nei profili connotati del lucro cessante e del danno emergente.
Rispettivamente ed in tale contesto, il lucro cessante corrisponde al mancato guadagno lavorativo, causato dall’impossibilità di lavorare durante la convalescenza oppure a seguito dei danni subiti.
Mentre il danno emergente, rappresenta la perdita economica immediata e legata alle spese mediche ed agli interventi correttivi.
L’argomento, quindi, è molto delicato e complesso, più di quanto s’immagina.
Quadro normativo e responsabilità medica
La responsabilità medica, compresa quella del chirurgo estetico, può configurarsi in diversi modi:
• responsabilità contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c.; si applica quando il medico non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti del paziente.
• responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., applicabile quando il danno deriva da colpa.
Questa principale distinzione, è da interpretare alla luce di un dato evidente.
Ossia: peculiarità della chirurgia estetica così come sottolineato anche dalla recente giurisprudenza, fondata sul ben preciso obiettivo migliorativo da un punto di vista estetico. Ciò, tende a caratterizzare la portata di un intervento di chirurgia estetica sul piano della responsabilità medica. Andandone ad esulare il carattere funzionale dell’intervento, invece riscontrato in altre branche mediche. Questo aspetto, è rilevante proprio per la valutazione ed individuazione della responsabilità del chirurgo.
Al contempo, può aumentare le possibilità di ottenere un risarcimento in tutti quei casi di esiti dannosi, insoddisfacenti e lontani dalle richieste e prospettive del paziente.
Proprio per queste ragioni, analizzando la natura dell’obbligazione sottesa all’intervento di chirurgia estetica, distinguiamo da un punto di vista giuridico:
• l’obbligazione di mezzi; per cui, il chirurgo deve eseguire l’intervento con la massima diligenza e competenza, senza poter garantire un risultato specifico.
• l’obbligazione di risultato; in cui per alcuni casi può essere richiesto un determinato esito e migliorativo dal paziente. In questi casi, se il risultato promesso non viene raggiunto, si può verificare specificamente riscontrare “responsabilità contrattuale”.
Infine, non dimentichiamo che per ottenere il risarcimento del danno post intervento di chirurgia estetica, è spesso necessaria una perizia medico-legale. La stessa, dovrà certificare il danno e il nesso causale con l’intervento.
È nel quadro completo di ogni circostanza, fattore ed elemento giuridico che si può stabilire e raggiungere un ristoro effettivo e realmente adeguato al danno subito.
Proprio l’incidenza che un danno estetico può assumere nella vita professionale della vittima rappresenta uno degli aspetti più delicati nella quantificazione del risarcimento.
Il caso di specie seguito dall'Avv.to Alessio Savarese
Avvocato Savarese, Le è capitato di seguire personalmente casi nei quali il danno derivante da interventi di chirurgia estetica abbia avuto conseguenze particolarmente rilevanti anche sotto il profilo lavorativo?
«Sì. Ho seguito personalmente il caso di una giovane donna, professionista nel mondo della moda, che si era sottoposta all’estero a diversi interventi di chirurgia estetica, sia al viso sia al seno. Gli esiti erano stati particolarmente gravi, perché la paziente aveva riportato evidenti cicatrici e alterazioni estetiche che avevano inciso in maniera significativa sul suo aspetto.
La situazione era divenuta ancora più complessa perché la donna era stata sottoposta, successivamente, a ulteriori interventi nel tentativo di correggere gli esiti dei precedenti, senza però riuscire a eliminare le conseguenze estetiche subite.
Ci trovavamo quindi dinanzi a un danno che non poteva essere valutato soltanto sotto il profilo medico. Nel suo caso, infatti, l’immagine aveva un’incidenza diretta sull’attività professionale: essendo una modella, l’aspetto fisico rappresentava uno degli elementi centrali del suo lavoro e della sua capacità di ottenere incarichi, partecipare a servizi fotografici, campagne pubblicitarie e collaborazioni nel settore della moda.
Nell’azione risarcitoria abbiamo quindi ritenuto fondamentale non limitare la richiesta al solo danno biologico derivante dalle lesioni e dagli esiti cicatriziali, ma valorizzare tutte le conseguenze concretamente prodotte nella vita della cliente: il danno estetico, la sofferenza personale, il pregiudizio alla vita relazionale e, soprattutto, l’incidenza della lesione sulla sua immagine professionale e sulle possibilità di lavoro.
La circostanza che gli interventi fossero stati effettuati presso una struttura sanitaria situata all’estero rendeva certamente più complessa la vicenda sotto il profilo giuridico e probatorio. Nonostante ciò, attraverso la ricostruzione della documentazione sanitaria, la valutazione medico-legale degli esiti degli interventi e la dimostrazione delle concrete ripercussioni professionali subite dalla paziente, siamo riusciti a ottenere il riconoscimento del risarcimento dei danni.
Questo caso dimostra come, nella chirurgia estetica, non sia possibile valutare il danno in maniera astratta o standardizzata. Lesioni al viso e al seno possono assumere una gravità ancora maggiore quando colpiscono una persona la cui attività lavorativa è strettamente connessa alla propria immagine. Il compito dell’avvocato è quindi quello di ricostruire e dimostrare non soltanto la lesione fisica, ma tutte le conseguenze personali, professionali ed economiche che da quella lesione sono derivate».
Il caso evidenzia, dunque, come nella responsabilità sanitaria in ambito estetico, accanto al danno biologico, debbano essere attentamente valutati anche il danno estetico e le ripercussioni professionali della lesione, soprattutto per chi opera nel mondo della moda, dello spettacolo, della televisione o in settori nei quali l’immagine assume un concreto valore economico.
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